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Statuto della Sezione italiana del Campo Antimperialista

08/01/2008

LA SEZIONE ITALIANAArt. 1 - E' costituita a tempo indeterminato la sezione italiana del Campo Antimperialista. Si tratta di un'associazione non riconosciuta e senza fini di lucro, con sede legale in Perugia, Vie B. Marcello nn. 44-46.

Art. 2 - La Sezione italiana non ha scopi e finalità  diversi dal Campo Antimperialista in quanto Federazione internazionale. Essi sono stabiliti nella Piattaforma (aprile 2003) e dell'Indirizzo Politico Generale (giugno 2003). La sezione italiana, esplica la propria attività  sulla base della Piattaforma e dell'Indirizzo generale, e nel rispetto delle deliberazioni della federazione internazionale. La Sezione italiana si considera una Comunità  politica, ovvero un'associazione i cui membri già  uniti dal rispetto del presente Statuto, costituiscono una collettività  che nel suo modo d'essere vuole sperimentare relazioni fondate sulla solidarietà  e la fratellanza, in cui l'insieme ਠpiù importante della parte.

Art. 3 - La Sezione italiana decide autonomamente le proprie iniziative. L'appoggio delle Resistenze antimperialiste in quanto asse strategico va declinato tenendo conto della specifica situazione italiana. Le campagne di solidarietà  con queste Resistenze implicano offrire una informazione veritiera e puntuali iniziative di lotta e mobilitazione che, ove possibile, vanno pensate e costruite assieme alle altre forze antimperialiste. Accanto a queste campagne la Sezione italiana deve distinguersi per il sostegno legale e politico ai militanti antimperialisti perseguitati, nonchà© agli immigrati che a causa delle loro idee siano vittime della repressione.

Art. 4 - Strumenti informativi, comunicativi e formativi della sezione italiana sono il sito web, il bollettino telematico periodico, la lista di discussione telematica dei tesserati, eventuali pubblicazioni come notiziari, rassegne, volantini ed eventuali altre iniziative editoriali, convegni e riunioni su temi specifici.

Art. 5 - Ogni anno la sezione italiana organizza un evento estivo antimperialista, all'interno del quale si svolgono incontri internazionali, seminari, conferenze, dibattiti, sia di carattere politico che culturale. Solo in presenza di situazioni politiche particolarmente ostative l'Assemblea, in presenza del 50% più uno dei tesserati e con la maggioranza qualificata dei due terzi dei presenti, potrà  decidere di non organizzare l'evento estivo.

Art. 6 - Possono far parte della sezione italiana, tutti coloro che ne condividono scopi e finalità  cosଠcome sono ricapitolati nella Piattaforma e nell'Indirizzo generale e dichiarino di accettare il presente Statuto.

Art. 7 - L'atto formale di adesione avviene con il tesseramento, previo pagamento della quota annuale di sottoscrizione.

Art. 8 - Le domande di adesione, che sono individuali e vengono formalizzate nella tessere annuali, devono essere indirizzate al Comitato Direttivo Nazionale e/o alla sezione locale. Esse s'intendono automaticamente accettate all'atto di consegna della tessera, a meno che non siano respinte con deliberazione del Comitato Direttivo Nazionale o della sezione locale. Nel qual caso, il tesserando puಠfar ricorso all'Assemblea Nazionale.
Le Sezioni locali comunicano tempestivamente al Comitato Direttivo Nazionale e al Tesoriere i nominativi dei tesserati, versando al Tesoriere stesso la relativa quota.
I tesserati possono recedere in qualsiasi momento dalla Sezione italiana dandone comunicazione scritta al Comitato Direttivo Nazionale e alla sezione locale, con decorrenza dalla data di ricevimento della comunicazione.
L'accettazione di adesioni politiche di gruppi o associazioni, previa accettazione da parte del Comitato Direttivo Nazionale, non invalida la forma individuale di adesione medesima tramite tesseramento annuale.

Art. 9 - La quota annuale di tesseramento (da versarsi entro il 31 gennaio di ogni anno per chi ਠgià  tesserato e contestualmente all'atto dell'iscrizione per i nuovi membri), ਠstabilita dall'Assemblea generale o, se questa delega le sue funzioni in materia o non ottempera a tale adempimento, dal Comitato Direttivo Nazionale. Il mancato pagamento della quota annuale di associazione comporta la decadenza dalla qualità  di membro. L'Assemblea generale decide inoltre sui criteri di ripartizione dei fondi, stabilendo quanto debba essere devoluto al Comitato direttivo nazionale e quanto alle Sezioni locali.

Art. 10 - Il patrimonio della sezione italiana ਠcostituito: a) dagli introiti delle quote di tesseramento annuale; b) da eventuali sottoscrizioni straordinarie di membri o simpatizzanti, salvo il fatto che quando eventuali sottoscrizioni straordinarie o erogazioni esterne raggiungano la cifra di 1.000 euro la loro accettazione deve essere approvata dall'Assemblea generale; c) da beni immobili e mobili, di proprietà  o comunque acquistati; d) da proventi, erogazioni o lasciti da parte di altre associazioni, enti pubblici e privati e da altri proventi comunque collegati alla realizzazione degli scopi del Campo; d) da redditi patrimoniali. Gli utili e il patrimonio dell'associazione, sotto qualsiasi forma, devono essere destinati esclusivamente ai fini e per gli scopi prefissati dalla Piattaforma e dal Presente Statuto.

Art. 11 - Sono strutture della Sezione italiana: l'Assemblea Nazionale; il Comitato Direttivo Nazionale, le Sezioni locali.

L'ASSEMBLEA NAZIONALE

Art. 12 - L'Assemblea Nazionale, organo decisionale fondamentale della sezione italiana, ਠcostituita dall'insieme dei membri tesserati in regola con il pagamento delle quote. Essa si riunisce, in via ordinaria, ogni dodici mesi ; in via straordinaria ogniqualvolta il Comitato Direttivo Nazionale lo ritenga necessario o venga richiesto da almeno un terzo degli iscritti in regola con il pagamento delle quote o da un terzo delle strutture locali. In questo ultimo caso essa dovrà  tenersi entro un mese dalla presentazione della richiesta.

Art. 13 - Il Comitato Direttivo Nazionale (che allo scopo puಠpredisporre, nei termini statutari, appositi regolamenti) convoca l'Assemblea Nazionale. La convocazione dell'Assemblea Nazionale si effettua mediante comunicazione per via telematica (postale per i soci sprovvisti del servizio di posta elettronica), da inviarsi almeno trenta giorni prima della data stabilita (quinidici giorni prima, nel caso di assemblee straordinarie). All'apertura dei lavori l'Assemblea elegge una presidenza e approva l'ordine del giorno. L'Assemblea - valida indipendentemente dal numero dei partecipanti - delibera a maggioranza semplice dei votanti, fatta eccezione per le modifiche del presente Statuto e per la proposta di scioglimento della Sezione. Non ਠammesso il voto per delega.

Art. 14 - L'Assemblea Nazionale: a) discute dell'applicazione delle linee programmatiche e delle campagne internazionalmente stabilite; b) delibera su risoluzioni, progetti, programmi e iniziative sottoposti alla sua approvazione da tesserati o strutture dell'associazione; c) decide sull'avvio di specifiche campagne e iniziative a livello nazionale l'anno successivo ed eventualmente oltre; d) stabilisce le pubblicazioni telematiche e cartacee; e) definisce i contenuti e le modalità  dell'evento estivo come dei seminari, dei convegni e delle altre eventuali iniziative; f) non ha facoltà  di modificare la Piattaforma l'Indirizzo generale ma puಠindirizzare eventuali proposte di modifica al Congresso internazionale; g) delibera facoltativamente sull'ammontare della quota di associazione annuale; h) elegge a scrutinio palese —su richiesta di almeno un quinto dei presenti a scrutinio segreto —il Comitato Direttivo Nazionale; i) ha facoltà , allo scopo di garantire al Direttivo nazionale la massima efficienza e rappresentatività , di cooptare uno o più tesserati non organizzati in Sezioni locali; f) puಠcostituire al proprio interno commissioni o Gruppi operativi di lavoro a carattere nazionale.

IL COMITATO DIRETTIVO NAZIONALE

Art. 15 - Il Comitato Direttivo Nazionale ਠla struttura collettiva che assume la direzione politica della Sezione tra un'Assemblea e l'altra. Ha quindi la funzione di rendere esecutive le decisioni dell'Assemblea Nazionale. Esso provvede all'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'associazione, curandone anche - con l'ausilio del tesoriere - la gestione economica. Esso cura inoltre (nelle modalità  che ritiene opportune): l'aggiornamento del sito web dell'associazione, la pubblicazione del Bollettino telematico periodico e la gestione della lista di discussione telematica dei tesserati.
In particolare, nel rispetto delle linee programmatiche assunte in sede assembleare, il Comitato Direttivo Nazionale ha facoltà : a) di coordinare e centralizzare le attività  delle sezioni locali; b) di organizzare seminari, conferenze e incontri pubblici; c) di accettare nuovi membri (ove essi non possano fare riferimento ad una Sezione locale) e di verificare le operazioni di ammissione dei nuovi membri e delle eventuali disdette; d) di fissare - nel caso l'Assemblea Nazionale fosse inadempiente o delegasse la materia - la quota di associazione annuale; e) di convocare e organizzare l'Assemblea Nazionale ordinaria, proponendone l'ordine del giorno; f) di convocare e organizzare l'Assemblea Nazionale straordinaria, proponendone l'ordine del giorno o raccogliendolo nel caso di richiesta di un terzo degli iscritti o delle strutture di cui all'art.12; f) Il Comitato Direttivo, con decisione unanime dei presenti e nel rispetto della lettera del presente Statuto, ha altresଠfacoltà  di dotarsi di eventuali organismi, tra cui un Comitato esecutivo, i Gruppi operativi, Commissioni, nonchà© di propri regolamenti interni; g) di nominare dei supplenti in caso di dimissioni del Tesoriere o dei coordinatori dei Gruppi Operativi e/o delle Commissioni

Art. 16 - Il Comitato Direttivo Nazionale ਠeletto dall'Assemblea. Le riunioni del Comitato Direttivo Nazionale sono valide solo se ਠpresente la maggioranza dei membri. Le delibere del Comitato Direttivo Nazionale sono prese a maggioranza semplice dei presenti.

Art. 17 - Il Comitato Direttivo Nazionale ha l'obbligo di comunicare a tutti gli iscritti, di norma tramite la lista telematica di discussione, sia gli ordini del giorno delle sue riunioni, che le delibere e le decisioni da esso assunte

LE SEZIONI LOCALI

Art. 18 - Nelle realtà  territoriali ove vi siano almeno cinque tesserati, essi possono formalmente costituirsi in Sezione locale. Essa ਠl'organismo di base della Sezione italiana.

Art. 19 - Le Sezioni locali, a cui fanno normalmente riferimento tutti i tesserati, sono costituite di norma a livello provinciale. Eventuali eccezioni, da determinarsi sempre su base territoriale, devono essere approvate dal Comitato Direttivo Nazionale. Le Sezioni locali contribuiscono alla crescita del Campo Antimperialista, all'articolazione dell'iniziativa e dell'elaborazione complessiva del Campo, ed a rendere più efficaci e capillari le iniziative medesime. Le Sezioni locali possono decidere proprie iniziative politiche, organizzative e finanziarie, ma nel rispetto dell'Indirizzo generale, del presente Statuto e delle decisioni dell'Assemblea.

Art. 20 - Più Sezioni locali presenti nella stessa regione possono stabilire tra loro un rapporto di coordinamento.

Art. 21 - Le Sezioni locali, se coordinatesi su scala regionale, possono eventualmente eleggere propri organismi territoriali di coordinamento allo scopo di dare sistematicità  e forza alle loro iniziative.

Art. 22- Le sezioni locali rilasciano le tessere, ovvero decidono dell'ingresso di uno o più nuovi membri. Esse hanno la facoltà  di respingere eventuali richieste di ingresso con voto segreto a maggioranza qualificata. In caso di conflitto con il Direttivo Nazionale, l'Assemblea Nazionale si riserva di esaminare i singoli casi secondo le modalità  previste all'art. 8

MODIFICHE ALLO STATUTO E SCIOGLIMENTO

Art. 23 - Le proposte di modifica del presente Statuto possono essere presentate all'Assemblea generale: a) dal Comitato Direttivo Nazionale; b) da almeno un quinto dei tesserati in regola con il pagamento delle quote. Per le modifiche dello Statuto occorre che siano presenti il 50% più uno degli aventi diritto e il voto favorevole di almeno i tre quarti dei presenti.

Art. 24 - Lo scioglimento della sezione italiana del Campo Antimperialista, puಠessere deciso solo dall'Assemblea Nazionale, alla presenza di almeno il 50% più uno dei tesserati e con il voto favorevole di almeno i tre quarti dei presenti. Qualora venisse deliberato lo scioglimento della sezione, l'Assemblea deciderà  in merito alla devoluzione di tutte le attività  sociali e politiche.
La stessa Assemblea deciderà  inoltre, con la maggioranza qualificata di almeno due terzi dei presenti, in merito alla devoluzione del patrimonio sociale e, se del caso, delle modalità  di estinzione dei debiti esistenti all'atto dello scioglimento.
Il patrimonio sociale dovrà  in ogni caso essere devoluto a favore di movimenti di Resistenza, associazioni, collettivi o gruppi aventi finalità  analoghe a quelle del Campo Antimperialista.

NORME FINALI E TRANSITORIE

I - Il presente Statuto entra in vigore all'atto della sua approvazione, con la maggioranza qualificata dei due terzi dei presenti, da parte dell'Assemblea generale.