COMITATO CONTRO LA REPRESSIONE – PISA
ANCORA SULLA REPRESSIONE A PISA
Generalmente non amiamo molto valorizzare coloro che si comportano come diretti avversari, ma stavolta ci troviamo costretti a dare a Cesare quel che ਠdi Cesare e ad interessarsi del PM Di Bugno e il GIP Salutini di Pisa.
Per entrambi potremmo dire che ci troviamo di fronte a due personalità inclini all`uso della repressione poliziesca, ed inoltre motivate ideologicamente da un forte senso di contrapposizione, se non di conflitto permanente con la classe proletaria e con coloro che ritengono esserne i rappresentanti, i comunisti e gli anarchici. Non stiamo scherzando. L`analisi delle personalità di questi due signori ਠfondata sugli stessi parametri psicologici usati a suo tempo dal PM nei confronti di William Frediani. Diciamo che abbiamo semplicemente rigirato la frittata, ma siamo fermamente convinti di aver descritto bene il loro animo apparentemente dominato da un odio di classe viscerale anticomunista. Non se la prenderanno più di tanto, perchà© nella vita ciಠche ਠdato viene reso, prima o poi.
In mesi di pedinamenti, intercettazioni ambientali e telefoniche, di rufolamento nell`immondizia, di videosorveglianza e di ogni altro genere di soprusi contro William e i suoi compagni del Silvestre, i due signori, con tutto il loro apparato di poliziotti, carabinieri, ditte, consulenti, informatori e servi di ogni tipo, non hanno trovato uno straccio di prova da mostrare alla gente.
Questo ਠun dato di fatto che ਠgià emerso e che emergerà con più forza non appena lorsignori si decideranno a celebrare un processo. A quel punto la loro faziosità politica verrà fuori e – possiamo giurarci – la stampa non li accoglierà neppure con una docile pernacchia, in quanto i giornalisti sono stati un pilastro in questa clamorosa montatura.
Ci soffermeremo solamente su due documenti riguardanti il caso di William:
a) l`ordinanza del 12 ottobre 04 di rigetto del GIP (visto il parere del PM) di un`istanza di
attenuazione o di revoca della custodia cautelare presentata dalla difesa;
b) la proroga della custodia cautelare per propaganda sovversiva rilasciata dal GIP (sentito
anche il PM) il 5 novembre 04 e notificatagli il giorno seguente.
ORDINANZA DI RIGETTO.
Scrive il GIP che l`istanza difensiva di revoca o attenuazione delle misure cautelari “si prospetta come inammissibile dal momento che, in assenza di alcuna richiesta di riesame, si ਠcreato un giudicato cautelare sulla piena fondatezza dell`imputazione mossa all`indagato”.
Ciಠਠsecondo la difesa sbagliato. Infatti l`assenza di qualsiasi pronunciamento di un Giudice superiore non implica il formarsi di alcun giudicato, tanto meno relativo alla fondatezza dell`imputazione, la cui valutazione spetta al giudice dibattimentale. E questo dovrebbero comprenderlo pure i ritardati, perch੠ਠsempre possibile poter verificare la sussistenza dei requisiti di legittimità dei provvedimenti limitativi della libertà , specie alla luce dell`intervenuta attività investigativa.
Il GIP prova poi a muoversi in un campo per lui totalmente oscuro, la propaganda sovversiva (art. 272 CP). Il risultato ਠpessimo e sarà un vero divertimento parlarne con Willy e gli altri compagni e con tutte le persone solidali.
Questa ਠuna delle “argomentazioni” del GIP: “II reato di propaganda sovversiva non postula necessariamente la preesistenza di una associazione sovversiva ad esso retrostante, trattandosi pacificamente di un reato di mero pericolo, e ben potendo anzi l`attività di proselitismo indirizzarsi alla promozione di una associazione criminosa ancora non costituita”.
Invitiamo tutti coloro che hanno un codice penale a leggerlo per comprendere a fondo la gravità di questa “argomentazione”. In questo modo si potrà giudicare la “professionalità ” di questo GIP e, che lui lo voglia o meno, il giudizio popolare non ਠappellabile. Del resto, quando un uomo prende la penna, deve anche assumersi il peso della responsabilità di ciಠche scrive, pure se ne va di mezzo la sua credibilità .
Ci perdonerete se commentiamo lo scritto del GIP anche dal nostro punto di vista.
Dunque, in un`ecstasy repressiva, il GIP dice che la propaganda sovversiva prescinde dall`esistenza di un`organizzazione sovversiva retrostante e che l`attività di proselitismo potrebbe indirizzarsi alla promozione di una costituenda associazione criminosa. Questa tesi ਠsbagliata e inaccettabile: il proselitismo, nella sua promozione di una costituenda associazione criminosa, non ha niente di eversivo o sovversivo, perchà© non mina gli interessi giuridici sottesi dall`art. 272 CP, in quanto ਠdeterminante stabilire con certezza la finalità che la costituenda associazione intende perseguire.
Il GIP dovrebbe conoscere la sentenza della Cassazione Penale n. 3186 dell`11 maggio 2000.
In essa si dice che il reato di propaganda sovversiva “appresta tutela non contro l`idea, ma
contro il programma di violenza, la semplice idea eversiva, non accompagnata da propositi concreti ed attuali di violenza, non vale a realizzare il reato, ricevendo tutela proprio dall`assetto costituzionale dello Stato; l`azione deve essere inoltre idonea a suscitare consensi in un numero indeterminato di persone relativamente non ad una idea ma bensà¬
ad un programma violento di eversione”. Se solo il GIP si fosse meglio documentato, avrebbe evitato la figuraccia professionale e – consentiteci – anche politica (visto il suo apparente ruolo di difensore dell`anticomunismo di Stato).
Tuttavia, purtroppo per lui, il buon GIP Salutini non si ਠfermato là¬: ha voluto strafare. Secondo lui, “ਠancora tutta sub judice la presunta
insussistenza di una associazione terroristica o eversiva”. E segue: “II volantino ascritto al Frediani era indubbiamente idoneo a sollecitare e promuovere l`adesione di terzi ai programmi eversivi tipici dell`organizzazione denominata `Cellule di Offensiva Rivoluzionaria`, in quanto diffuso via internet ad una pluralità di quotidiani locali e nazionali (…), e in quanto contenente non solo la rivendicazione di un gesto criminoso specifico (attentato alla Fusco di Alleanza Nazionale), ma l`enunciazione di propositi di vendetta contro i `politici borghesi`…, chiaramente diretti a sollecitare l`adesione di nuovi adepti nell`area anarco-insurrezionale”.
Ci troviamo di fronte ad una barzelletta. Vorrei che qualcuno più colto e calmo di noi spiegasse al GIP e al PM che ਠpacifico per tutti in giurisprudenza che il programma violento sovversivo c`ਠsolo se esiste un`organizzazione che compia o programmi azioni di eversione dirette a colpire le istituzioni democratiche dello Stato capitalistico.
Nel caso di William, questo tipo di associazione sovversiva non esiste, dal momento che ਠcontestata solamente l`associazione criminale comune (art. 416 CP), non quella prevista dagli artt. 270 e 270bis CP.
Che si tratti di un`associazione criminale comune ਠun fatto acquisito e non rivedibile alla luce
dell`ultimo attentato contro l`abitazione della presidentessa del circolo territoriale di Alleanza
Nazionale, il quale ricalca in tutto e per tutto le precedenti azioni delle COR, ed al quale non puಠattribuirsi un connotato sovversivo. In nessun atto delle indagini preliminari viene, del resto, prospettato l`art. 270bis CP se non per escluderne la sussistenza.
A questo punto non possiamo non aprire una parentesi sul documento delle COR contestato a William Frediani che gli ਠcostata la carcerazione preventiva per propaganda sovversiva.
VOLANTINO DELLE COR DI RIVENDICAZIONE DELL`ATTENTATO ALLA FUSCO.
Dopo aver descritto la dinamica dell`attentato incendiario, le COR rimarcano la totale estraneità dei 5 compagni del Silvestre arrestati il 7 giugno.
In seguito c`ਠun attacco alla controriforma del sistema pensionistico del governo Berlusconi. Viene snocciolata una serie di dati sui danni che giungeranno al proletariato con questa controriforma e infine si rimarca il fatto che le forze di polizia e militari non saranno toccate come tutti i civili, ma ne rimarranno salvaguardate.
Il testo conclude con slogan che racchiudono il pensiero-COR, come la solidarietà armata a tutti i rivoluzionari prigionieri o l`unione delle componenti rivoluzionarie comuniste, anarchiche e antimperialiste. La firma: “Per il comunismo”.
Questo in breve il testo della rivendicazione. Il diffusore di questo scritto non l`ha inviato ad una generalità indeterminata di persone (per esempio ad un sito internet pubblico), ma ad un
ristrettissimo numero di giornalisti. E` assente dunque il carattere propagandistico inventato dal GIP. Sono assenti i contenuti sovversivi. Le espressioni usate non auspicano la soppressione di una classe sociale, ma espongono le ragioni del gesto.
Tutto ciಠ– lo diciamo sorridendo – non riguarda affatto William Frediani, fino a che non si dimostrasse che lui ਠl`estensore del documento. Ovviamente non si puಠdimostrare ciಠche non ਠmai avvenuto e l`assenza di prove in mano agli inquirenti parla chiaro.
PROROGA DELLA CUSTODIA CAUTELARE PER PROPAGANDA SOVVERSIVA.
Il giorno 6 novembre 2004 a William viene notificata una proroga della carcerazione preventiva di altri 45 giorni, in quanto erano scaduti i termini della custodia cautelare di tre mesi per l`art. 272 CP.
William ਠandato in cella, ha preso in mano un bel calendarietto e, come un bravo diffidente, si ਠmesso a contare i giorni di prigionia che si ਠsorbito per le democratiche brame repressive del PM e del GIP: dunque, dal 6 agosto al 6 novembre (compresi perch੠se li ਠpassati entrambi in carcere) sono passati 93 giorni. Ora dato che la custodia cautelare era di 90 giorni, sembra proprio che William abbia regalato allo Stato 3 giorni della sua vita (oltre ai 90 che gli sono stati strappati con la violenza). Ma proviamo a contare per mesi:
– 6 agosto-5 settembre: primo mese;
– 6 settembre-5 ottobre: secondo mese;
– 6 ottobre-5 novembre: terzo mese.
Ecco, il giorno della notifica del provvedimento di proroga, William doveva già essere scarcerato da 24 ore, perchà© i termini della custodia cautelare erano scaduti. Solo il sequestro di persona di cui ਠstato vittima da parte del sistema carcerario ha permesso di mantenerlo con la forza in carcere.
Ora, molte delle assurdità contenute in questa proroga sono già state commentate quando abbiamo trattato l`ordinanza di rigetto. Tuttavia ci sono degli aspetti interessanti che meritano di essere rimarcati per capire fino a dove ha il coraggio di spingersi questo GIP.
Citiamo: “Non occorrono particolari parole per evidenziare l`estrema gravità delle esigenza cautelari che militano nei confronti del Frediani… Basterà solo ricordare che l`attuale indagato rappresenta uno degli elementi di spicco, se non addirittura il principale ispiratore ideologico, dell`associazione sovversiva denominata Cellule di Offensiva Rivoluzionaria”.
Basterà ricordare, aggiungiamo noi, che l`attuale indagato non ਠaffatto indagato per la direzione delle COR, ma soltanto per la partecipazione e che le COR non sono un`associazione sovversiva (art. 272 CP), ma un`associazione criminale comune (art. 416 CP).
Basterebbe far entrare nella testa del GIP che non ਠpossibile attribuire reati ad una persona, la
quale, in merito a quei reati, non solo non ਠmai stata giudicata, ma non ਠneppure accusata, anzi non ਠneppure indagata!
Prosegue il GIP: “Puಠaggiungersi che milita a carico del Frediani anche l`esigenza di impedirne la fuga, prospettiva quest`ultima resa estremamente concreta dai notori appoggi anche internazionali di cui usufruiscono gli aderenti al movimento anarchico…”.
Puಠaggiungersi, diciamo noi, che la proroga non impedisce una futura fuga , ma al limite la ritarderebbe di 45 giorni, a meno che ciಠnon sia un prendere tempo in attesa di escogitare qualche altra diavoleria per tenerlo chiuso. Se cosଠfosse, la cosa sarebbe gravissima, perch੠mancherebbero i presupposti di una proroga per ragioni di indagine, in quanto la sola vera ragione avrebbe cause punitive e repressive senza che sia stato celebrato uno straccio di processo.
Inoltre ci viene da ridere all`idea che lo si tiene in carcere per le amicizie internazionali di cui non gode lui in particolare, ma tutti gli aderenti al movimento anarchico in generale. In sostanza, se sei anarchico o comunista ed hai amici stranieri, meriti di startene in galera!
Il GIP conclude che sarebbero in corso “numerose indagini dattiloscopiche, genetiche,
informatiche…, alcune delle quali concernenti direttamente la posizione dell`odierno indagato, come le indagini sul materiale informatico trovato in sua disponibilità volte a ricercare riscontri alla tesi accusatoria che lo vuole materiale estensore del messaggio e-mail oggetto dell`odierno provvedimento cautelare”.
Con questo autogol il GIP ci permette di osservare:
– ci sarebbero molte indagini sulle COR, di cui una in particolare su William: l`analisi del suo
computer! Ebbene, quanto ci vuole a scaricare un hard disk? Mezz`ora? NO! 135 giorni di
carcerazione preventiva!!!
– inoltre, se l`analisi del suo computer serve a “ricercare riscontri alla tesi accusatoria”, significa che non esiste una sola prova schiacciante che lo possa incastrare.
Capirete allora quanto valga l`ordinanza che lo ha condotto in galera. In essa si faceva riferimento a prove sicure, che non necessitavano di ulteriori riscontri. In quella ordinanza il GIP scrisse: “Le intense indagini già a quel momento in corso a carico di numerosi esponenti dell`anarchismo pisano sospettati di partecipazione all`organizzazione criminosa delle C.O.R., e quelle seguite in particolare all`attentato incendiario ai danni della Fusco, permettevano di individuare con certezza nell`attuale indagato Frediani William non solo l`esecutore materiale del citato gesto delittuoso, ma anche l`estensore e il mittente del relativo documento elettronico di rivendicazione”.
Erano tutte frottole!
La verità ਠche l´azione repressiva intrapresa dalla Procura di Pisa, con il ruolo attivo degli apparati statali e governativi, calpesta le stesse leggi che le classi dominanti si sono date. In ogni caso siamo convinti che queste pratiche repressive non potranno mai fermare le lotte contro l´ingiustizia.
COMITATO CONTRO LA REPRESSIONE – PISA
Per scrivere a William:
William Frediani
Casa Circondariale di Pisa,
via Don Bosco, 43
56100 Pisa