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INCHIESTA COR: ESPOSTO AL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA DELL´AVV. PELAZZA, DIFENSORE DI W

11. April 2005

INCHIESTA COR: ESPOSTO AL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA DELL´AVV. PELAZZA, DIFENSORE DI WILLIAM FREDIANI

agli organi di informazione

Più volte la stampa si ਠoccupata dell´inchiesta sulle C.O.R. nella quale sono implicate diverse persone. Due in particolare, William Frediani e Alessio Perondi, si trovano tutt´ora in carcere in attesa di giudizio e recentemente si sono chiuse le indagini.
A questo proposito vi inviamo un esposto che Giuseppe Pelazza, avvocato difensore di uno degli incarcerati (William Frediani) ha inviato al Ministro della Giustizia, al Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione e al Consiglio Superiore della Magistratura. Crediamo che vi siano contenute alcune clamorose notizie che dovrebbero interessare un organo di stampa.
In questa lettera l´avvocato ripercorre le varie fasi dell´inchiesta ed evidenzia alcune incredibili passaggi che crediamo degni di nota: i cambiamenti di opinione dei magistrati che passano da una valutazione a quella opposta senza battere ciglio, semplicemente cancellano la tesi precedente. Ma soprattutto l´incredibile procedura che ha portato al prolungamento dei tempi di custodia cautelare degli accusati: il PM richiese il prolungamento di 45 giorni della custodia cautelare perchà© in attesa dei risultati delle analisi dattiloscopiche e biologiche del RIS di Parma; ebbene, si scopre leggendo quest´esposto (pag.2) che in realtà  le suddette analisi erano già  state consegnate dal RIS diversi giorni prima!! Nonostante poi le analisi fossero a favore degli imputati, i magistrati hanno riqualificato il reato portando l´accusa al livello dell´articolo 270 bis, contraddicendo clamorosamente le loro stesse valutazioni fatte poco tempo prima (pag. 3). L´insieme dei fatti esposti dall´avvocato Pelazza fa emergere un quadro sconcertante sull´andamento di quest´inchiesta e crediamo che i cittadini debbano essere informati nel modo più completo possibile.
Cordiali saluti
Comitato contro la Repressione di Pisa

TESTO ESPOSTO

…• Al Signor Ministro della Giustizia
…• Al Signor Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione
…• Al Consiglio Superiore della Magistratura

Sono difensore del signor William Frediani nell´ambito del procedimento n.6456/03 RGNR Procura di Pisa, ora trasferito, per pretesa competenza territoriale, alla Procura di Firenze (n.19383/04 Reg. N.R. DDA).

Ovviamente non ਠquesta la sede per riferirsi al merito della situazione processuale, con specifico riferimento alla mancanza di indizi. Ma proprio qui ਠdoveroso esporre alcune condotte dei magistrati che hanno gestito il procedimento.

Al signor Frediani ਠstata inizialmente applicata la misura cautelare degli arresti domiciliari con ordinanza del GIP di Pisa in data 28.07.2004. In tale ordinanza, il (preteso) reato associativo contestato (le indagini riguardano le “Cellule di Offensiva Rivoluzionaria”), era configurato come reato di cui all´art.416,C.2,cp, e veniva testualmente affermato: “……deve essere nuovamente ricordato come sia stato pacificamente ritenuto che l´associazione in questione non sia connotata da finalità  di terrorismo e nemmeno da chiare finalità  di eversione dell´assetto democratico e pluralista dello Stato”. Ancora deve essere sottolineato come lo stesso P.M. abbia evidenziato che, nonostante il contenuto del documento programmatico dell´organizzazione intitolato “Primo documento chiarificatore”, da un lato, “……il tutto si ਠridotto, se cosଠsi puಠdire nell´ottica qui oggetto di esame e prescindendo quindi dal turbamento delle parti offese, nello spedire per lettera delle minacce” (cfr pag.8 della richiesta del P.M.), dall´altro, “……le C.O.R. si preoccupano di sottolineare come avevano fatto precedentemente in occasione delle azioni contro la UGL ed il Meucci, la loro attenzione per il rischio di un eventuale coinvolgimento di persone ed abitazioni diverse da quelle avute di mira” (cfr pagg.8 e 9 della richiesta del P.M.). Persino dopo l´esecuzione di misure cautelari nei confronti di taluno degli affiliati del sodalizio “……le C.O.R. hanno reagito alla azione repressiva, fortunatamente, con azioni di intensità  offensiva materiale sottodimensionata rispetto a quanto ci si poteva attendere dal loro ultimo documento, divulgato solo tre settimane prima. Hanno infatti scelto il tipo di azione di più semplice attuazione e a minor rischio qual ਠla spedizione di lettere minatorie (cosଠsi esprime il P.M. a pag.14)……”.

Il signor Pubblico Ministero, che aveva richiesto per gli indagati la custodia cautelare in carcere, propose appello, sul punto, al Tribunale Distrettuale del Riesame di Firenze .

Ebbene, appare assolutamente stupefacente leggere, nell´ordinanza 16.08.2004, a sostegno dell´accoglimento dell´indicato appello, che il signor Frediani sarebbe “soprattutto sorretto da convinzioni che mostrano l´adesione convinta alla lotta violenta di classe di radice comunista che – si potrebbe dire: inevitabilmente – prevale sull´ispirazione anarchica; ……”.

Insomma, questi giudici fiorentini paiono essersi ispirati, nello stabilire l´indispensabilità  del carcere, ad una concezione teorica assai affine a quella, tristemente nota, della c.d. “colpa di autore”, che caratterizzಠla Germania degli anni ´30……e sembra, cosà¬, espunto dall´ordinamento il principio (immodificabile, di cui all´art.3, primo comma, Cost.,), e censurata la storia della lotta contro il nazifascismo, che vide in prima fila proprio coloro che si caratterizzavano per una inequivoca radice comunista.

Nel frattempo, era stata resa nota la relazione semestrale dei “Servizi”, che spendeva molte parole, assurdamente, proprio sulla pretesa pericolosita delle C.O.R…….

Il 5 novembre 2004 sarebbe maturato il termine massimo di custodia cautelare relativo ad un secondo provvedimento restrittivo, questo di custodia in carcere, emesso il 6 agosto 2004, sempre dal GIP di Pisa (in persona, perà², di altro giudice) per un episodio di danneggiamento e per il delitto (di salda matrice democratica……ma forse non ਠil caso di cedere all´ironia) di propaganda sovversiva. Allo scadere di tale termine, percià², il signor Frediani avrebbe dovuto uscire dal carcere e tornare in regime di arresti domiciliari, giacchà© l´ordinanza del Tribunale del Riesame, essendo stato proposto ricorso in Cassazione, non era certo esecutiva.

Ebbene, il GIP di Pisa, su richiesta del P.M., disponeva in data 5-6.11.2004, la proroga per altri 45 giorni della durata massima della custodia in carcere, facendo riferimento “alla pendenza di accertamenti istruttori particolarmente complessi……” quali “le numerose indagini dattiloscopiche, genetiche informatiche concernenti ben 486 corpi di reato tempestivamente disposte già  da luglio/agosto dal P.M. ……”.

Peccato, innanzitutto per la moralità  del procedimento, che la Relazione del RIS di Parma concernente i citati “accertamenti dattiloscopici e biologici”, risultava già  pervenuta alla Procura della Reppubblica di Pisa in data 30.10.2004 (e i risultati bene potevano essere noti anche in precedenza, essendo, la Relazione, datata 14 ottobre 2004), mentre la Relazione del Reparto Operativo di Pisa e concernente “Esame documentazione estratta dai supporti informatici in sequestro”, risultava, anch´essa, già  formalmente pervenuta alla stessa Procura di Pisa in data 28.10.2004.

Ci si trova, quindi, di fronte all´utilizzo di un istituto processuale per finalità  del tutto diverse da quelle che lo connotano, per finalità  che non possono che essere definite gravemente illecite: protrarre al di là  dei termini massimi imposti dal legislatore la custodia in carcere di un cittadino.

Successivamente, poco prima che scadesse il termine della sopra indicata, illegittima, proroga, con la conseguenza, già  accennata, del ritorno agli arresti domiciliari del signor Frediani e della scarcerazione per decorrenza termini del coindagato signor Perondi, era notificata, dal GIP di Pisa, una “Dichiarazione di incompetenza funzionale-Provvedimento di custodia in carcere”, datato 3 dicembre 2004.

In modo del tutto sorprendente, PM di Pisa e GIP, sostenevano ora, che “non appare seriamente contestabile che l´associazione criminosa denominata Cellule di Offensiva Rivoluzionaria…… abbia natura di associazione con finalità  di eversione dell´ordine democratico”, e quindi “riqualificavano” il reato associativo come fattispecie di cui all´art. 270 bis, e “aggravavano” gli episodi specifici ex art. 1 L.15/1980!

Come sia possibile sostenere due tesi opposte, pressochà© contemporaneamente (a distanza di pochi mesi), risulta del tutto incomprensibile, anche perchà© nessuna autocritica, in ordine in ordine alla precedente tesi della inconfigurabilità  della fattispecie di cui all´art. 270 bis, appare svolta. La tesi precedente ਠsemplicemente, nei fatti, negata, cancellata e sostituita da quella opposta, negata in precedenza!

Il sottoscritto non sa cosa sia successo per “trasformare” il modo di ragionare di questi magistrati.

Sa perಠche il procedimento ਠstato trasferito a Firenze, ove Procura, GIP e Tribunale del Riesame hanno prontamente fatto propria la tesi della sussistenza dell´ipotesi prevista dall´art. 270 bis (non senza dover rilevare che il GIP ha provveduto con ordinanza di mercoledଠ22 Dicembre a seguito di richiesta del PM di Sabato 18 dicembre 2004, dedicando all´ esame dell´assai voluminoso procedimento –in sovrapposizione, a quanto ਠdato sapere, anche a giorni di assenza/ferie e ad altre incombenze- ben tre giorni e mezzo! Come sarà  stato possibile?).

Sa anche che il termine di durata massima di custodia cautelare ਠstato cosଠenormemente dilatato.

Pensa che i “Servizi” saranno soddisfatti, nel poter verificare che la loro campagna allarmistica ha potuto estendersi……

L´”allineamento” della Procura di Firenze all´immotivato revirement della Procura di Pisa desta tuttavia stupore: basti pensare che lo stesso Procuratore Generale, Dott. Brignoli, nella Relazione tenuta nel corso della cerimonia di apertura dell´anno giudiziario ha, secondo le agenzie di stampa (cfr ASCA del 15 gennaio 2005), affermato che le indagini svolte sui gruppi anarcoinsurrezionalisti (e le COR vengono comunemente inserite, dagli inquirenti, cosଠcome risulta dagli atti anche di questo procedimento, in tale categoria), “non hanno trovato conferme idonee a qualificare tali aggregazioni come organizzazioni terroristiche”.

Evidentemente il signor Procuratore Generale di Firenze o non condivide il cambiamento di opinione espresso dalla Procura di Pisa (e fatto proprio dalla Procura di Firenze) o neppure ne era stato informato, ai fini della stesura di quella Relazione che dovrebbe dar conto dell´amministrazione della giustizia alle più alte cariche istituzionali ed alla opinione pubblica……

Non à¨, infine, chiaro in capo a quale giudice dell´ufficio GIP di Pisa fossero stati concentrati i provvedimenti relativi al procedimento in questione (art.7 ter Ord. Giud.): l´unico dato che puಠconstare al difensore ਠche al GIP che ha disatteso, con l´ordinanza 28.07.2004, le richieste del PM sul tipo di misura cautelare, non ਠstata, successivamente, attribuita alcuna decisione su alcun provvedimento.

* * *

L´esperienza insegna che, quando sullo sfondo di un dibattito si pongono dei riferimenti – fondati o meno che siano – alla “sovversione”, anche posizioni politiche istituzionali fra loro contrastanti, e caratterizzate da rapporti vivacemente polemici, tendono a compattarsi, ponendo tutto ciಠche di “sovversione” ਠcolorabile, al di fuori della normalità  del dibattito e del rispetto delle regole.

Bene, sono convinto che l´unità  tra posizioni tra di loro polemiche e contraddittorie deve invece trovarsi non “ad excludendum”, bensà¬, all´opposto, nell´impegno a salvaguardare la democraticità  dei procedimenti ed il rispetto dei diritti del cittadino laddove entrano in campo potenti suggestioni demonizzanti, costruttrici della figura del “nemico”.

Il “nemico” della democrazia à¨, in realtà , proprio la violazione delle regole.

Milano, 18 marzo 2005

(Avv. Giuseppe Pelazza)

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